Art. 11 — Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 2005, n. 11.
Abrogato dal 2 marzo 2005
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 2005, n. 11.
Abrogato dal 2 marzo 2005
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1987 al 2 marzo 2005. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia gia' disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 2005, N. 11
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art11 · fonte del testo
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