Titolo II – Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno
- Art. 9 — Comunicazione dei progetti di atti comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome
- Art. 10 — Comunicazione degli atti normativi comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome
- Art. 11 — Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari
- Art. 12 — Attuazione legislativa di atti normativi comunitari
- Art. 13 — Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano