Art. 10 — Comunicazione degli atti normativi comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome
Articolo abrogato dalla l. 24 aprile 1998, n. 128.
Abrogato dal 22 maggio 1998
Articolo abrogato dalla l. 24 aprile 1998, n. 128.
Abrogato dal 22 maggio 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 25 marzo 1989 al 22 maggio 1998. 80 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne da' comunicazione alle Camere, nonche', per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome. 2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitariaaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art10 · fonte del testo
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