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Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico determinano gli obiettivi, anche quantitativi, della politica di sviluppo della zootecnia, ivi compresi i comparti delle produzioni avicunicole e della piscicoltura nelle acque interne, nonche' della produzione foraggera ed i criteri di massima per gli interventi pubblici nel settore tenuto conto sia della esigenza di realizzare gradualmente condizioni di efficienza della produzione, sia dell'esigenza di soddisfare attraverso la produzione interna la domanda dei consumatori. Gli interventi di cui alla lettera c) del precedente articolo 3 avranno riguardo soprattutto alle iniziative concernenti la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti zootecnici.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983

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