Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni determinano gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo dell'irrigazione ed i criteri di massima per i relativi interventi pubblici, con riguardo a bacini idrografici o gruppi di bacini o sottobacini costituenti aree di interventi in materia di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo; determinano altresi' le direttive generali per il riordino delle utenze irrigue. Gli interventi da considerare in via prioritaria sono quelli concernenti l'ultimazione e il completamento di opere gia' in parte realizzate; i progetti di nuova irrigazione nelle regioni meridionali; l'adeguamento, l'ammodernamento o il ripristino di opere esistenti; la esecuzione di opere di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni e comunque di provvista di acque per usi plurimi, nonche' di ravvenamento di falde sotterranee e di loro ricerca; l'esecuzione di opere da effettuarsi in zone montane di prevalente interesse agricolo; la realizzazione di complessi organici di opere in zone anche non classificate di bonifica che consentano un miglioramento delle condizioni di produttivita' agricola e comunque di esercizio economico dell'agricoltura, nonche' quelli da effettuare per aggiornare e rinnovare la rete di scolo dei terreni di piano, anche in rapporto ad una loro razionale sistemazione che consenta piu' elevate produzioni unitarie; l'assistenza tecnica e la preparazione professionale necessarie alla trasformazione irrigua aziendale. Il piano nazionale, ai fini degli eventuali aggiornamenti, e' verificato ogni biennio con le procedure di cui al precedente articolo 4. Il 60 per cento del finanziamento e' riservato alle regioni meridionali. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 22 dicembre 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art11 · fonte del testo

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