Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente, predispone e presenta al Consiglio dei Ministri e alle regioni lo schema di piano nazionale nei settori di cui al precedente articolo 1, in cui siano indicati:

  • a)gli indirizzi generali e gli obiettivi da conseguire ai fini della presente legge;
  • b)la ripartizione di massima di tali obiettivi fra le diverse regioni;
  • c)gli interventi di competenza nazionale da attuarsi dall'amministrazione dello Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno o da societa' a prevalente partecipazione statale e dal laboratorio nazionale irriguo di cui alla legge 1 luglio 1977, n. 403;
  • d)l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione del piano nazionale e la loro ripartizione fra gli interventi di competenza nazionale e i programmi regionali;
  • e)la ripartizione di massima dei finanziamenti tra le regioni per l'attuazione degli interventi di loro competenza;
  • f)la ripartizione di massima dei finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lettera c); g)le attivita' d'indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale ivi compresa la compilazione della carta di cui al secondo comma del successivo articolo 10. Le regioni, entro quarantacinque giorni dall'invio dello schema di cui al primo comma del presente articolo, inviano al CIPAA le osservazioni e i pareri sullo schema di piano unitamente a un proprio schema di programma regionale. L'amministrazione e gli enti di cui alla lettera c) del presente articolo, entro trenta giorni dall'invio del sopraddetto schema, inviano al CIPAA e alle regioni interessate le proposte per gli interventi di loro competenza. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Testo vigente dal 22 dicembre 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1978 al 22 dicembre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-12-27;984~art3 · fonte del testo

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