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Miscellanea
Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani
Legge 27 dicembre 1977, n. 984
- Aggiornato al
- 14 novembre 1986
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 42
- Art. 1Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi di cui ai successivi…
- Art. 2E' istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la politica agricola…
- Art. 3Il CIPAA, entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di previsione del piano precedente…
- Art. 4Decorsi i termini di cui al secondo comma del precedente articolo il CIPAA, d'intesa con…
- Art. 5Successivamente all'approvazione del piano nazionale, le regioni previa acquisizione dei…
- Art. 6Il CIPAA coordina gli interventi di competenza nazionale di cui alla lettera c) del…
- Art. 7Delle provvidenze finanziarie previste dalla presente legge possono beneficiare secondo…
- Art. 8Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore zootecnico…
- Art. 9Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, indicano gli obiettivi, anche…
- Art. 10Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3 per il settore della forestazione…
- Art. 11Gli indirizzi generali, di cui al precedente articolo 3, per il settore delle irrigazioni…
- Art. 12Gli interventi nel settore dell'irrigazione previsti nei piani nazionali e nei programmi…
- Art. 13Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente alle colture…
- Art. 14Gli indirizzi generali di cui al precedente articolo 3, relativamente al settore della…
- Art. 15Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di…
- Art. 16Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge…
- Art. 17Per il finanziamento degli interventi pubblici nei settori di cui all'articolo 1 della…
- Art. 18Ai fini dell'attuazione dei programmi regionali di cui alla presente legge, le regioni…
- Art. 19Ai fini della prima applicazione della presente legge il termine per la presentazione…
- Art. 20Le autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 17 possono essere integrate con…
