Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano d'opera forestale e favorire una piu' utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, e' altresi' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983. 2 Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e' ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si applica il secondo comma dell'articolo 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e' autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 20 ottobre 1983

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 307/1983

    Ha colpito questo articolo
    11 ottobre 1983

    Le funzioni amministrative trasferite alle regioni in attuazione dell'art. 117 Cost. nella materia "agricoltura e foreste" concernono, tra l'altro, "i boschi, le foreste e le attivita` di produzione forestale" e "le attivita` di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali", secondo quanto dispone l'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977. La "realizzazione di progetti di forestazione industriale produttiva" ricade dunque nella competenza delle regioni e non del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. È pertanto costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, l'art. 20 comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che autorizza una spesa di trenta miliardi per la realizzazione di progetti di forestazione industriale produttivi a cura del Ministro dell'agricoltura e foreste.

    Art. 5 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 1983

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1983 al 20 ottobre 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-04-26;130~art20 · fonte del testo

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