Art. 10 — Quota di riparto spettante al colono

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale e' aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento e' del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti piu' favorevole per il colono. La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto, degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art10 · fonte del testo

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