Art. 16 — Miglioramenti, addizioni e trasformazioni

Ciascuna delle parti puo' eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purche' le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui e ubicato il fondo. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalita' delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruita' delle medesime; indica altresi' eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere. La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti. Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere. In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario puo' procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma e' stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso. Se il proprietario non da' inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario puo' eseguirle a sue spese. L'affittuario e' tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1993

    Questione inammissibile
    29 gennaio 1993

    L'art. 16, l. n. 203 del 1982, sui contratti agrari, che per l'attuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni al fondo, prevede, in caso di mancato raggiungimento di accordo tra le parti, la decisione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in forma motivata, sulle opere richieste, è conforme alla 'ratiò dell'intera legge, la quale accorda la preminenza all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario ed è preordinato a superare le contrapposte situazioni nel pubblico e prevalente interesse allo sviluppo della produzione agraria, secondo la logica - come già ritenuto dalla Corte - degli "equi rapporti sociali" . Non può quindi avere ingresso innanzi alla Corte l'impugnativa dell'indicato articolo, per violazione dell'art. 44 Cost., per la mancata previsione in esso di una espressa esclusione dell'obbligo, per il proprietario, se necessario per l'esecuzione delle opere, di sottoporre il fondo ad oneri di natura reale, proposta nella specie dal giudice a 'quò, nel corso di un giudizio per ottenere, ex art. 2932 cod. civ., la dichiarazione di asservimento del fondo (presupposto di efficacia della relativa concessione edilizia) alla nuova costruzione, successivamente alla decisione - non impugnata - dell'Ispettorato. Poiché la dichiarazione di asservimento è conseguenza della pronuncia dell'Ispettorato, la formulata richiesta di sentenza additiva si traduce infatti in una critica al modo in cui la legge ha preventivamente risolto il conflitto di interessi, riguardo all'iniziativa di miglioria, tra proprietario ed affittuario, avanzata in un momento in cui tali interessi sono stati ormai contemperati nel procedimento suddetto. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 44 Cost., dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in parte 'qua'). - v. ord. n. 601/1988.

    Art. 44 cost. · Art. 16 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 601/1988

    Questione infondata
    31 maggio 1988

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, primo e terzo comma, l. 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui consente al proprietario, oltre che al conduttore, di eseguire opere di miglioramento e trasformazione degli impianti produttivi e dei fabbricati rurali esistenti sul fondo, in riferimento agli artt. 4, 35, 41, 42, 44 Cost., essendo il contemperamento degli opposti interessi garantito dalla facoltà di entrambe le parti di intervenire sul fondo e valendo il procedimento previsto dalla norma impugnata ad assicurare, oltre al contraddittorio, un diretto controllo pubblico circa la congruità delle opere.

    Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art16 · fonte del testo

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