Corte costituzionale

Sentenza n. 692/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/06/1988 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, settimo

comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti

agrari", promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 1986 dalla Corte

d'Appello di Salerno nel procedimento civile vertente tra Landi

Emilio ed altra e Aliberti Aniello, iscritta al n. 489 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso - in conseguenza della

pronuncia di cessazione della proroga legale del contratto di affitto

di un fondo rustico - dagli affittuari Landi Emilio e Ardovino Rosa

contro il proprietario Aliberti Agnello per l'indennizzo di asseriti

miglioramenti incrementativi, la Corte di appello di Salerno, Sezione

agraria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17, settimo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme

sui patti agrari"), per contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione

agli artt. 41 e 42.

Nella specie le opere di miglioramento sono state eseguite, prima

della data di entrata in vigore della legge n. 203, senza che sia

stato dato preventivo avviso al proprietario-concedente e senza che

questi vi abbia in alcun modo consentito. Tuttavia gli affittuari

hanno diritto ugualmente all'indennizzo a norma dell'art. 17, settimo

comma cit., il quale dispone che il regime dei miglioramenti e delle

addizioni previsto nello stesso articolo si applica anche per le

opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni

"previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite

in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".

Questa disposizione è ritenuta dal giudice a quo contrastante con

le norme costituzionali sopra richiamate, perché introduce un

diverso trattamento delle migliorie a seconda che siano state

eseguite posteriormente o anteriormente all'entrata in vigore della

nuova legge sui patti agrari, le prime indennizzabili solo se

eseguite col rispetto delle procedure previste dall'art. 16, le

seconde indennizzabili anche se eseguite senza l'osservanza delle

analoghe procedure previste dagli artt. 11 e 14 della legge

precedente 11 febbraio 1971 n. 11, e perfino a insaputa o contro la

volontà del concedente.

A conforto di tale valutazione egli adduce un argomento a fortiori

desunto dalla sentenza di questa Corte n. 153 del 1977, che ha

dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, secondo comma, della legge

n. 11 del 1971, per contrarietà agli artt. 3, 41 e 42 Cost., in

quanto per i miglioramenti di modesta entità, eseguibili

dall'affittuario coltivatore diretto col lavoro proprio e della

propria famiglia, esonerava l'affittuario dall'osservanza delle

procedure previste dall'art. 11 e dal primo comma dell'art. 14, e

quindi anche dall'obbligo di comunicazione preventiva scritta al

concedente.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 17,

settimo comma, della legge n. 203 del 1982, sollevata dalla Corte

d'appello di Salerno, è fondata.

Secondo la norma denunziata, la disciplina dei miglioramenti e

delle addizioni statuita nell'art. 17 - e in particolare il secondo

comma, che riconosce all'affittuario il diritto a una indennità

commisurata all'aumento di valore, risultante al tempo della

cessazione del rapporto, prodotto dalle opere migliorative o

incrementative da lui eseguite - "si applica anche per le opere

previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite

in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".

L'avverbio "comunque", inteso nel senso ad esso conferito dal codice

linguistico corrente, attribuisce al precetto finale di questa

disposizione transitoria il significato di una sanatoria generale

concessa agli affittuari che, prima del 6 maggio 1982, abbiano

eseguito opere migliorative o incrementative del fondo senza

l'osservanza delle procedure prescritte dagli artt. 11 e 14 della

legge precedente 11 febbraio 1971 n. 11, cioè senza avere ottenuto

il consenso del locatore o, in mancanza, l'autorizzazione

dell'ispettorato agrario.

La ratio di un simile trattamento di favore, gravemente

discriminatorio, è talmente imperscrutabile che una parte della

giurisprudenza di merito e anche alcune sentenze della Cassazione a

sezioni semplici hanno tentato di correggere la norma leggendo

l'inciso "comunque eseguite" nel senso di "eseguite in conformità di

una qualunque delle norme succedutesi nel tempo". Ma le Sezioni Unite

(sent. n. 6518 del 1987) hanno richiamato gli interpreti al vincolo

dell'art. 12 delle preleggi, il quale non consente di razionalizzare

un testo legale travalicandone o stravolgendone la lettera:

"l'avverbio comunque riferito al tempo di esecuzione delle opere

assume un evidente significato di in ogni caso e non può certo

riferirsi alle modalità di esecuzione delle opere stesse". Il solo

significato complessivamente attribuibile alla disposizione in esame

è quello di una legittimazione ex post delle opere compiute

dall'affittuario in epoca antecedente al 6 maggio 1982 senza

l'osservanza delle procedure previste dalla legge vigente al tempo

dell'esecuzione, anche se l'inosservanza costituisca grave

inadempimento.

2. - La norma introduce tra i proprietari concedenti, in relazione

alla tutela della loro libertà di iniziativa economica e del loro

diritto di proprietà sul fondo, una discriminazione ancor meno

giustificabile di quella prevista dall'art. 14, secondo comma, della

legge n. 11 del 1971, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla

sentenza n. 153 del 1977 "per l'irrazionale disparità di trattamento

che, consentendo l'esecuzione di migliorie anche inscio o invito

domino, sacrifica oltre ogni giusta misura i diritti del proprietario

concedente".

La discriminazione operata da quella norma si collegava a un

criterio - l'entità dell'opera - idoneo bensì a giustificare una

semplificazione degli adempimenti formali imposti all'affittuario a

tutela dell'interesse del concedente, ma non al punto di esonerarlo

perfino dal dovere elementare di previa comunicazione alla

controparte. Invece la discriminazione operata dalla norma di cui ora

si discute si collega a un criterio cronologico di anteriorità o

posteriorità delle opere alla data di entrata in vigore della legge

n. 203 del 1982 privo di qualsiasi valore giustificativo, essendo

assunto come mero limite temporale di efficacia di un condono

arbitrariamente concesso agli affittuari che, prima del 6 maggio

1982, abbiano illegittimamente eseguito opere modificative o

trasformative del fondo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, settimo

comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Norme sui contratti

agrari") nella parte in cui estende il regime dei miglioramenti,

delle addizioni e trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli

affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge,

abbiano eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla

legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o

trasformative non previste nel contratto o consentite dal concedente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:692 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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