Art. 4 — Misure in materia di attuazione del contratto di lavoro

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Il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale deve recepire gli accordi decentrati in materia di organizzazione del lavoro e turni di servizio, lavoro straordinario, pronta disponibilita', incentivi alla produttivita', con deliberazione formale. La delibera deve indicare i mezzi finanziari con cui far fronte ai relativi oneri, previo parere su tale copertura da parte del collegio dei revisori. Copia delle deliberazioni con il visto di approvazione del comitato regionale di controllo deve essere inviata al Ministero della sanita' ed all'ufficio del Ministro per la funzione pubblica, per le verifiche sull'attuazione del contratto di lavoro. Il potere di accesso presso le unita' sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e' integrato con la potesta' di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unita' sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unita', da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1989 al 1 marzo 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 452/1989

    Illegittimità dichiarata
    27 luglio 1989

    I poteri statali di ispezione amministrativa sulla gestione delle U.S.L., come previsti dalla legge n. 37 del 1989, non sono riconducibili ai controlli su atti di cui agli artt. 125 e 130 Cost. e, dunque, non risultano incompatibili con il sistema costituzionale dei controlli regionali sugli enti locali: essi, nonché giustificati dall'interesse statale al contenimento della spesa sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno, in ordine al quale lo Stato ha una responsabilità concorrente con quella delle regioni (e delle province autonome), non possono essere causa di duplicazioni o inefficienze con violazione dell'art. 97 Cost., avendo un proprio e limitato raggio di azione per la tutela di fini affidati alla cura dell'ente cui i poteri sono attribuiti. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 1/2/1989 n. 37).

    Art. 2 Contenimento della spesa sanitaria · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;37~art4 · fonte del testo

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