Art. 3 — Esenzioni dalla partecipazione alla spesa
A decorrere dal 1 luglio 1989 sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche:
- a)i cittadini cui sia riconosciuto lo stato di poverta' con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e i titolari di pensione con reddito imponibile fino a lire 10 milioni, incrementato fino a lire 15 milioni in presenza del coniuge a carico. Non concorre alla determinazione del reddito l'unita' immobiliare di proprieta', usata dal pensionato come abitazione o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica proprieta' immobiliare posseduta;
- b)i titolari di pensione sociale;
- c)i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento;
- d)i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c). A decorrere dal 1 luglio 1989 e' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi e assimilati, di cui alla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La quota di partecipazione alla spesa del 40 per cento si applica alle specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 con l'esclusione, dal 1› gennaio 1989, delle categorie esenti.
Testo vigente dal 9 febbraio 1989
