Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1897 al 6 agosto 1898. Leggi il testo vigente →
[1]Sara' stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di lire 1,000,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati d'ogni natura non appartenenti alle provincie ed ai comuni, distrutti, o resi in tutto od in parte inabitabili, od inadatti al loro uso dai terremoti del febbraio e marzo 1887 nelle provincie di Genova e di Porto Maurizio.12345
[2]Questa somma sara' ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari danneggiati agli scopi seguenti:
[3]1° di procurare fino alla concorrenza di lire 20,000,000 anticipazioni in conto corrente ipotecario, senza interesse a carico del sovvenuto per 5 anni;
[4]2° di trasformare al termine del quinquennio le anticipazioni sopra accennate per identica somma, meno gli eventuali rimborsi fatti dal sovvenuto, in mutui fondiari da estinguersi in 20 anni mediante annualita', comprendenti anche l'ammortamento, non superiori al 2 74% se il sovvenuto ha accettato il pagamento in cartelle fondiarie, e non superiori al 2 80 se il sovvenuto avra' preferito il pagamento in contanti;
[5]3° di procurare mutui fondiari, entro il primo quinquennio, per quella parte che potra' rimanere disponibile della suddetta somma di lire 20,000,000, a quei danneggiati i quali non avessero profittato della facolta' di ottenere l'anticipazione.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1891, n. 310
1La L. 28 giugno 1891, n. 310 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' rimandata la iscrizione dell'annualita' di lire 1,000,000 di cui al presente articolo, che avrebbe dovuto farsi nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92.
L. 10 aprile 1892, n. 174
2La L. 10 aprile 1892, n. 174 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso pei due esercizi 1892-93, 1893-94 lo stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio dell'annua somma di un milione, determinato nella legge 31 maggio 1887 n. 4511, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati della Liguria e frattanto vi sara' provveduto coi fondi che sono disponibili sugli stanziamenti gia' inscritti in bilancio".
L. 27 maggio 1894, n. 202
3La L. 27 maggio 1894, n. 202 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospeso anche pei due esercizi 1894-95, 1895-96, lo stanziamento nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'annua somma di un milione, determinato nella legge 31 maggio 1887 n. 4511, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati della Liguria, e frattanto vi sara' provveduto coi residui rimasti disponibili sugli stanziamenti fatti in bilancio negli esercizii precedenti".
L. 30 giugno 1896, n. 250
4La L. 30 giugno 1896, n. 250, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) vhe "Lo stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio determinato dalla legge 31 maggio 1887, num. 4511, nella somma annua di L. 1,000,000 per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria, e' limitato per l'esercizio 1896-97 a L. 900,000, in relazione alle presunte occorrenze per l'esercizio medesimo".
L. 22 luglio 1897, n. 304
5La L. 22 luglio 1897, n. 304 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Lo stanziamento nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, determinato dalla legge 31 maggio 1887 n. 4511, nella somma annua di lire 1,000,000 per concorso dello Stato nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria e' limitato, per l'esercizio 1897-98, a lire 900,000".
Testo in vigore dal 8 agosto 1897 al 6 agosto 1898
