Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1887 al 16 dicembre 2009. 219 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La Cassa dei Depositi e Prestiti e' autorizzata a fare nel triennio 1887-88-89 e per una somma complessiva di 10,000,000 prestiti alle provincie di Genova e Porto Maurizio, ed ai comuni delle medesime, anche nello interesse delle Opere pie o di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire o riparare i loro edifizi danneggiati dai terremoti.
tolto: Essa e' pure autorizzata a fare, alle stesse condizioni, dei mutui alla provincia di Cuneo ed ai comuni di essa danneggiati dai terremoti, fino alla somma complessiva d'un milione.
tolto: L'estinzione di tali prestiti avra' luogo per annualita' in un periodo di 25 anni.
tolto: L'interesse dei prestiti sara' del 3 50%.
tolto: Nei primi cinque anni l'annualita' comprendente interesse e ammortamento sara' interamente a carico dello Stato, e verra' corrisposta alla Cassa dei Depositi e Prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
tolto: Conseguentemente le provincie e i comuni saranno esonerati dal rilasciare le delegazioni sugli esattori delle imposte.
tolto: Per i rimanenti 20 anni i comuni e le provincie pagheranno, colla garanzia delle delegazioni sulle sovrimposte, una parte dell'annualita' corrispondente al 2 74%, rimanendo a carico del bilancio dello Stato la differenza a compimento dell'annualita' intera dovuta alla Cassa dei Depositi e Prestiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1887-05-31;4511~art8 · fonte del testo
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