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[1]Sara' stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di lire 1,000,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati d'ogni natura non appartenenti alle provincie ed ai comuni, distrutti, o resi in tutto od in parte inabitabili, od inadatti al loro uso dai terremoti del febbraio e marzo 1887 nelle provincie di Genova e di Porto Maurizio.
[2]Questa somma sara' ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari danneggiati agli scopi seguenti:
[3]1° di procurare fino alla concorrenza di lire 20,000,000 anticipazioni in conto corrente ipotecario, senza interesse a carico del sovvenuto per 5 anni;
[4]2° di trasformare al termine del quinquennio le anticipazioni sopra accennate per identica somma, meno gli eventuali rimborsi fatti dal sovvenuto, in mutui fondiari da estinguersi in 20 anni mediante annualita', comprendenti anche l'ammortamento, non superiori al 2 74% se il sovvenuto ha accettato il pagamento in cartelle fondiarie, e non superiori al 2 80 se il sovvenuto avra' preferito il pagamento in contanti;
[5]3° di procurare mutui fondiari, entro il primo quinquennio, per quella parte che potra' rimanere disponibile della suddetta somma di lire 20,000,000, a quei danneggiati i quali non avessero profittato della facolta' di ottenere l'anticipazione.
Testo in vigore dal 1 giugno 1887 al 14 luglio 1891
