Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1894 al 17 luglio 1896. Leggi il testo vigente →

[1]Sara' stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di lire 1,000,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati d'ogni natura non appartenenti alle provincie ed ai comuni, distrutti, o resi in tutto od in parte inabitabili, od inadatti al loro uso dai terremoti del febbraio e marzo 1887 nelle provincie di Genova e di Porto Maurizio.123

[2]Questa somma sara' ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari danneggiati agli scopi seguenti:

[3]1° di procurare fino alla concorrenza di lire 20,000,000 anticipazioni in conto corrente ipotecario, senza interesse a carico del sovvenuto per 5 anni;

[4]2° di trasformare al termine del quinquennio le anticipazioni sopra accennate per identica somma, meno gli eventuali rimborsi fatti dal sovvenuto, in mutui fondiari da estinguersi in 20 anni mediante annualita', comprendenti anche l'ammortamento, non superiori al 2 74% se il sovvenuto ha accettato il pagamento in cartelle fondiarie, e non superiori al 2 80 se il sovvenuto avra' preferito il pagamento in contanti;

[5]3° di procurare mutui fondiari, entro il primo quinquennio, per quella parte che potra' rimanere disponibile della suddetta somma di lire 20,000,000, a quei danneggiati i quali non avessero profittato della facolta' di ottenere l'anticipazione.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 giugno 1891, n. 310

1

La L. 28 giugno 1891, n. 310 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' rimandata la iscrizione dell'annualita' di lire 1,000,000 di cui al presente articolo, che avrebbe dovuto farsi nello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1891-92.

L. 10 aprile 1892, n. 174

2

La L. 10 aprile 1892, n. 174 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso pei due esercizi 1892-93, 1893-94 lo stanziamento nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio dell'annua somma di un milione, determinato nella legge 31 maggio 1887 n. 4511, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati della Liguria e frattanto vi sara' provveduto coi fondi che sono disponibili sugli stanziamenti gia' inscritti in bilancio".

L. 27 maggio 1894, n. 202

3

La L. 27 maggio 1894, n. 202 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospeso anche pei due esercizi 1894-95, 1895-96, lo stanziamento nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'annua somma di un milione, determinato nella legge 31 maggio 1887 n. 4511, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati della Liguria, e frattanto vi sara' provveduto coi residui rimasti disponibili sugli stanziamenti fatti in bilancio negli esercizii precedenti".

Testo in vigore dal 19 giugno 1894 al 17 luglio 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1894

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1892 al 19 giugno 1894.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 maggio 1894, n. 202

    La L. 27 maggio 1894, n. 202 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' sospeso anche pei due esercizi 1894-95, 1895-96, lo stanziamento nel bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio dell'annua somma di un milione, determinato nella legge 31 maggio 1887 n. 4511, per concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati della Liguria, e frattanto vi sara' provveduto coi residui rimasti disponibili sugli stanziamenti fatti in bilancio negli esercizii precedenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1887-05-31;4511~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari