L'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, e' sostituito dal seguente: "Art. 29. - 1. Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. 2. Trascorso tale termine dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalita' di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso. 3. Non sono soggetti alle norme di cui ai commi 1 e 2 gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 grammi muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza. 4. Le giacenze di merce esistenti presso i commercianti potranno essere parimenti vendute fino ad esaurimento, senza necessita' di applicazione del marchio di rimanenza, purche' in regola con le norme della legge 5 febbraio 1934, n. 305". Per gli oggetti gia' esonerati, ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge 5 febbraio 1934, n. 305, dall'obbligo del marchio e del titolo, il commerciante e' tenuto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a depositare presso il competente ufficio del registro un elenco analitico degli oggetti stessi - dei quali l'ufficio medesimo terra' registrazione - oltre a documentare che l'acquisto dal produttore o importatore e' avvenuto nel rispetto dei termini di cui al comma 1 dell'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 13 aprile 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;126~art1 · fonte del testo

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