[1]Quando siavi fondato sospetto di grave irregolarita' nell' adempimento degli obblighi degli amministratori o dei sindaci delle Societa' di mutuo soccorso, registrate in conformita' di questa legge, i soci in numero non minore del ventesimo di quelli inscritti nella Societa', possono denunciare i fatti al Tribunale civile.
[2]Questo, ove trovi fondata l'accusa, provvedera' in conformita' al disposto dell'articolo 153 del Codice di commercio, meno per la cauzione dei richiedenti.
Testo vigente dal 29 aprile 1886
