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[1]Possono conseguire la personalita' giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le Societa' operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:
[2]assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia;
[3]venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.
Testo in vigore dal 29 aprile 1886 al 19 dicembre 2012
