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[1]Il Governo, sentiti gli interessati, riuniti in uno o piu' Consorzi, potra' concedere l'esecuzione dei lavori di bonifica di 1ª categoria a private Societa' e ad imprenditori.
[2]La concessione dovra' essere fatta per decreto Reale sopra proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, uditi i Consigli provinciali, i Consigli superiori dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, ed il Consiglio di Stato.
[3]Il decreto di concessione, oltre le disposizioni di cui all'articolo 2, stabilira' la somma che dovra' essere dal concessionario depositata nelle Casse dello Stato a garanzia del mantenimento dei patti convenuti.
[4]Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge e dell'articolo 38 della legge 25 giugno 1882 sono applicabili anche alle bonifiche concesse a private Societa' o ad intraprenditori.
Testo in vigore dal 13 luglio 1886 al 22 dicembre 2008
