Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1886 al 22 dicembre 2008. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il contributo dello Stato alla spesa per la esecuzione delle bonifiche di seconda categoria determinato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1882, potra' pure mediante decreto Reale, essere convertito in un'annualita' della durata non maggiore di quarant'anni, la quale, per le opere di maggiore importanza, potra' elevarsi fino al limite massimo di lire 1 50 per ogni cento lire della spesa effettivamente fatta per la esecuzione dei lavori di bonifica conformemente ai progetti approvati.
tolto: Per la decorrenza di queste annualita' varranno le disposizioni contenute nell'art. 6 della presente legge.
tolto: Pero' nella cessione di questo contributo il Governo dovra' contenere l'ammontare complessivo della spesa annuale nei limiti del relativo stanziamento in bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1886-07-04;3962~art10 · fonte del testo
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