Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1893 al 22 dicembre 2008. 279 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le opere di bonificazione, eseguite a norma dei precedenti articoli, potranno essere distinte in piu' parti.
tolto: Mano mano che ciascheduna giungera' a compimento, saranno, dal Genio civile, ad istanza del concessionario, verificati i lavori eseguiti, in confronto ai progetti approvati e collaudati, secondo le norme stabilite dalla legge delle opere pubbliche 20 marzo 1865, titolo VI, capo III. Il pagamento della rispettiva quota annua decorrera' e sara' fatto nell'anno finanziario successivo alla data del collaudo. Il collaudo dovra' essere compiuto nei tre mesi successivi al giorno in cui il Consorzio avra' trasmesso al Ministero dei Lavori Pubblici, e completati, occorrendo, gli atti della liquidazione finale.
tolto: Quando non sia possibile di suddividere l'opera in parti collaudabili separatamente, e per la regolare esecuzione di essa sia necessario un periodo di tempo superiore a due anni, verra' stipulato in favore del concessionario, a cominciare da questo termine uno speciale compenso per la maggiore spesa del servizio del capitale che rimane per piu' lungo tempo a suo carico esclusivo.
tolto: Questo compenso straordinario sara' pagato al concessionario anno per anno, in ragione del 2 per cento dello importo delle opere effettivamente eseguite e cessera' non appena sia stato fatto ed approvato il collaudo.
tolto: Sopra domanda del concessionario il Governo rilasciera', di trimestre in trimestre, il certificato dell'importo delle opere effettivamente eseguite.
tolto: Compiuta l'opera e proceduto all'accertamento di cui l'art. 48 della legge 25 giugno 1882 n. 869, saranno fatte la liquidazione finale e la collaudazione definitiva di tutta la bonifica, secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, ed i proprietarii secondo le norme stabilite dall'art. 50 della citata legge 25 giugno 1882, provvederanno alla conservazione e manutenzione dell'opera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1886-07-04;3962~art6 · fonte del testo
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