Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1893 al 22 dicembre 2008. 399 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al concessionario che avra' ottenuto di eseguire opere di bonifica di prima categoria, valendosi delle disposizioni della presente legge, lo Stato corrispondera' per un tempo non minore di 25 anni, ne' maggiore di 50, una annualita' fissa ed invariabile, che sara' stabilita all'atto di concessione nella seguente misura percentuale del capitale necessario per l'esecuzione della bonifica:
tolto: per 25 anni......L. 3,50 » 30 »...... » 3, 25 » 35 »...... » 3,05 » 40 »...... » 2,90 » 45 »...... » 2,80 » 50 »...... » 2,75
tolto: L'annualita' sara' calcolata in base al costo presunto complessivo delle opere concesse, stabilito di comune accordo fra il concessionario e il Governo, comprendendovi tutte le spese di studi, progetti, amministrazione, personale di direzione, sorveglianza, nonche' quelle occorrenti per la classificazione dei terreni bonificati a senso degli articoli 10 e 51 della legge 25 giugno 1882.
tolto: Per le maggiori spese o perdite non previste, che possano occorrere per la esecuzione dei lavori, da qualunque causa o ragione esse dipendano, non esclusi la forza maggiore e il caso fortuito, il presunto costo complessivo verra' aumentato del 12 per cento.
tolto: Qualunque sia il costo effettivo delle opere eseguite, i concessionari non avranno mai diritto di pretendere ulteriori compensi o indennita', ne' di chiedere che la predetta annualita' sia aumentata nell'importo o prolungata nella durata.
tolto: Qualora pero' a raggiungere lo scopo della bonifica, il quale dovra' essere esattamente e chiaramente determinato nell'atto di concessione, fossero riconosciute indispensabili altre opere interamente nuove e in nessun modo contemplate nei progetti allegati ad esso atto, il Governo, dopo aver accertato le necessita' di coteste opere e la relativa spesa, avra' facolta' di concederne la esecuzione ai concessionarii mediante atto complementare della primitiva concessione, con le stesse norme e alle stesse condizioni da questa stabilite, contro il pagamento da parte dello Stato di una serie di annualita' complementari, da determinarsi, per l'importo o per la durata, sulle stesse basi adottate nel Patto originale di concessione.
tolto: Queste annualita' saranno dovute al concessionario della bonifica, di cui all'art. 1°.
tolto: Il contributo dovuto per queste opere dalle provincie e dai comuni a senso dell'art. 9 della legge 25 giugno 1882 n. 869, potra' essere convertito in corrispondenti annualita' che comprendano ammortamento del capitale ed interessi.
tolto: Alle opere di bonificazione, eseguite dai Consorzii ai sensi della presente legge, non saranno applicabili ne' le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto alinea dell'art. 9, ne' quelle dell'art. 11 della legge 25 giugno 1882 n. 869.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1886-07-04;3962~art4 · fonte del testo
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