Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando risulti che ad un condannato, sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, sarebbe applicabile una pena inferiore a quella inflittagli con la sentenza precedente, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe essere applicata con la nuova sentenza.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
