Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 150 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Salvo quanto dispone il secondo capoverso dell'art. 6, non si procede a giudizio nei casi indicati negliart. 6 e 7:
tolto: 1°. se, giusta l'una o l'altra legge, l'azione penale e' estinta;
tolto: 2°. Se trattasi di delitto per il quale, giusta il primo capoverso dell'art. 9, non sia ammessa l'estradizione;
tolto: 3°. se l'imputato giudicato in paese estero e' stato definitivamente prosciolto, ovvero, se condannato, ha scontato la pena o la condanna e' estinta. Se non ha scontato interamente la pena, puo' rinnovarsi il giudizio; e in caso di condanna si tiene conto della parte di pena gia' scontata.
tolto: Nei casi indicati negli art. 6 e 7 e nel numero 3° del presente articolo, dovendosi applicare la pena piu' mite, qualora la pena stabilita dalla legge straniera non sia ammessa dalla legge italiana, e' surrogata una delle pene ammesse che non sia piu' grave, e che a quella piu' si avvicini.aggiunto: Codice Penale-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art8 · fonte del testo
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