Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il corso della prescrizione dell'azione penale e' interrotto dalla pronuncia della condanna in contradittorio o in contumacia.
tolto: Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorche' rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli e' imputato; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non puo' prolungare la durata dell'azione penale per un tempo eccedente nel suo complesso la meta' dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 87.
tolto: Se la legge stabilisce un termine di prescrizione piu' breve di un anno, il corso della prescrizione e' interrotto da qualsiasi atto di procedimento; ma, se nel termine di un anno dal giorno in cui e' cominciata la prescrizione, giusta l'articolo 88, non e' proferita la sentenza di condanna, l'azione penale e' prescritta.
tolto: La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno della interruzione.aggiunto: Codice Penale-art. 89 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art89 · fonte del testo
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