Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le sentenze di condanna si prescrivono:
tolto: 1.° in trent'anni, se e' stata pronunciata la pena dell'ergostolo;
tolto: 2.° in vent'anni, se e' stata pronunciata la pena della reclusione o della detenzione eccedente cinque anni;
tolto: 3.° in dieci anni, se e' stata pronunciata la pena della reclusione o della detenzione non eccedente cinque anni; ovvero la pena del confino, o dell'esilio locale, o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della multa;
tolto: 4.° in sei anni, se e' stata pronunciata la pena dell'arresto eccedente un mese o quella dell'ammenda eccedente lire trecento;
tolto: 5.° in due anni, se e' stata pronunciata la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero altra delle pene stabilite per le contravvenzioni.
tolto: Nel caso di condanna a piu' specie di pene, il termine a prescriverla e' quello stabilito per la pena piu' grave.aggiunto: Codice Penale-art. 91 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art91 · fonte del testo
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