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[1]Quando piu' persone concorrono nella esecuzione di un reato, ciascuno degli esecutori e cooperatori immediati dell'atto che lo costituisce soggiace alla pena stabilita per il reato commesso.
[2]Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma, se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi propri, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da venticinque a trent'anni, e le altre pene sono diminuite di un sesto.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
