Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 118 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' punito con la reclusione per non meno di dodici anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita della meta', colui che ha avuto parte nel reato:
tolto: 1°. con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo;
tolto: 2.° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo; 3.° col facilitarne la esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto, ovvero anche dopo il medesimo, ma in seguito a precedente accordo.
tolto: La diminuzione di pena per il colpevole di taluno dei fatti preveduti nel presente articolo non ha luogo, se il reato senza il suo concorso non sarebbe stato commesso.aggiunto: Codice Penale-art. 63 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art63 · fonte del testo
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