Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 154 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, commette in territorio estero un delitto che importi, anche giusta le leggi dello Stato dove lo ha commesso, una pena restrittiva della liberta' personale non inferiore a tre anni, e' giudicato, sempre che si trovi nel territorio del regno, con l'applicazione della piu' mite tra le due leggi.
tolto: Se il delitto importa una pena restrittiva di minore durata, non si procede che a querela della parte lesa o a richiesta del Governo estero.
tolto: Se il cittadino, qualunque sia il delitto commesso, ha riportato all'estero una condanna che per le leggi italiane produrrebbe l'interdizione dai pubblici uffici od altra incapacita', come pena o come effetto di condanna penale, l' Autorita' giudiziaria, sull'istanza del Pubblico Ministero, puo' dichiarare, che la sentenza pronunciata all'estero, produce nel regno l'interdizione o le incapacita' suindicate, salvo al condannato il diritto di richiedere, in questo caso, la rinnovazione del giudizio seguito all'estero.aggiunto: Codice Penale-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art6 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.