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[1]Non e' punibile colui che ha commesso il fatto:

[2]1°. per disposizioni della legge, o per ordine, che era tenuto ad eseguire, dell'Autorita' competente;

[3]2°. per esservi stato costretto, dalla necessita' di respingere da se' o da altri una violenza attuale ed ingiusta;

[4]3°. per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, cui non aveva dato causa e che non si poteva altrimenti evitare.

[5]Se ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'autorita' o dalla necessita', l'autore del fatto e' punito con la detenzione per tempo non minore di dieci anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia quella dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita dalla meta' ai due terzi, restando sempre sostituita la detenzione alla reclusione.

[6]Tuttavia, se l'eccesso e' stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto va esente da pena.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art50 · fonte del testo

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