Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 164 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Non e' punibile colui che ha commesso il fatto:
tolto: 1°. per disposizioni della legge, o per ordine, che era tenuto ad eseguire, dell'Autorita' competente;
tolto: 2°. per esservi stato costretto, dalla necessita' di respingere da se' o da altri una violenza attuale ed ingiusta;
tolto: 3°. per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se' od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, cui non aveva dato causa e che non si poteva altrimenti evitare.
tolto: Se ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'autorita' o dalla necessita', l'autore del fatto e' punito con la detenzione per tempo non minore di dieci anni, ove la pena stabilita per il reato commesso sia quella dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il reato medesimo diminuita dalla meta' ai due terzi, restando sempre sostituita la detenzione alla reclusione.
tolto: Tuttavia, se l'eccesso e' stato l'effetto del turbamento d'animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo, l'autore del fatto va esente da pena.aggiunto: Codice Penale-art. 50 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art50 · fonte del testo
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