Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni degli articoli 47, prima parte, e 48 si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nelle condizioni prevedute in detti articoli per causa di ubbriachezza.
[2]Nel caso indicato nell'articolo 48, se l'ubbriachezza era abituale, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione per tempo non minore di diciotto anni, e le altre pene si applicano diminuite soltanto di un terzo.
[3]Non si fa luogo ad alcuna diminuzione di pena, se l'ubbriachezza e' stata contratta per facilitare l'esecuzione del reato o per procurarsi una scusa.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
