Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 143 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La legge determina i casi nei quali il giudice deve aggiungere alla pena inflitta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
tolto: La vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza non puo' essere minore di un anno, ne' maggiore di tre; e consiste nell'obbligo fatto al condannato di dichiarare all'Autorita' competente, entro quindici giorni dal termine stabilito nell'articolo 42, in qual luogo intenda fissare la propria residenza, e di adempiere le prescrizioni che gli sono imposte in conformita' alla legge. La stessa Autorita' gli puo' vietare la residenza in luoghi determinati durante il tempo della vigilanza.
tolto: Nelle sentenze di condanna alla pena della reclusione per tempo maggiore di un anno, il giudice puo' aggiungere la sottoposizione del condannato alla vigilanza sino al massimo di tre anni.
tolto: La sentenza puo' limitare le prescrizioni da imporsi al condannato durante il tempo della vigilanza.aggiunto: Codice Penale-art. 29 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art29 · fonte del testo
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