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Il ministro di un culto, che, nell'esercizio o con abuso del suo ministero, commette qualsiasi altro reato, soggiace alla pena stabilita per il reato commesso aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualita' di ministro di un culto sia gia' stata considerata dalla legge.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
