Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 24 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Chiunque, con parole od atti offende in qualsiasi modo l'onore, la reputazione o il decoro di un membro del Parlamento, o di un pubblico ufficiale, in sua presenza e per causa delle sue funzioni, e' punito:
tolto: 1.° con la reclusione sino a sei mesi se l'offesa e' diretta ad un'agente della Forza pubblica;
tolto: 2.° con la reclusione da quattro a trenta mesi, se l'offesa e' diretta ad altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.
tolto: Se il delitto e' commesso contro un Corpo giudiziario, politico od amministrativo ed al cospetto di esso, la pena e' della reclusione da uno a tre anni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 118. L'azione penale e' promossa d'ufficio, ma non puo' essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo offeso.
tolto: Se il delitto e' commesso con violenza o minaccia, non costituente delitto piu' grave, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.aggiunto: Codice Penale-art. 186 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art186 · fonte del testo
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