Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 115 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume ed esercita funzioni pubbliche, civili o militari, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con la detenzione sino a tre mesi, salve le pene per gli altri reati commessi nell'esercizio di tali funzioni.
tolto: Con la stessa pena e con la interdizione temporanea dai pubblici ufficii e' punito il pubblico ufficiale, che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell'ordine o dell'avviso che fa cessare o sospende le sue funzioni, continua ad esercitarle.
tolto: La sentenza e' pubblicata per estratto, a spese del condannato, in un giornale della provincia in cui egli ha commesso il delitto ed in altro di quella in cui ha il domicilio: ambedue designati dal giudice.aggiunto: Codice Penale-art. 177 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art177 · fonte del testo
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