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Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo articolo 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6) spetta una indennita' oraria di lire sessantacinque dalle ore ventidue alle ore ventiquattro e di lire centodieci dalle ore zero alle ore sei. La medesima indennita' spetta al personale degli uffici locali e delle agenzie. Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica, con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete, inoltre, l'indennita' di lire cento per ogni notte.

Testo in vigore dal 13 giugno 1961 al 23 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art17 · fonte del testo

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