Per il servizio notturno ridotto non retribuibile con indennita' di cui al precedente articolo, prestato negli uffici a traffico notturno ridotto dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' corrisposta un'indennita' complessiva di lire 363 per il turno di servizio completo prestato dalle ore 22 alle ore 8. Per il disimpegno di speciali incarichi notturni, e limitatamente alla durata dei medesimi, puo' essere concessa al personale di cui al precedente comma l'indennita' prevista dall'articolo 19, nel quale caso e' ridotto in proporzione alle ore retribuite come servizio notturno, il compenso globale stabilito dal presente articolo. Per il servizio notturno ridotto non retribuito con l'indennita' di cui al precedente articolo, prestato dal personale delle carriere impiegatizie negli uffici provvisti di speciali dispositivi tecnici e che abbiano speciale importanza per il servizio delle linee, e' corrisposta una indennita' di lire 277.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art20 · fonte del testo

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