[1]Al personale che presta servizio in uffici diversi da quelli indicati nel successivo art. 19, durante le ore serali e notturne (dalle 22 alle 6), spettano le seguenti indennita', orarie:

[2]Dalle ore 22 alle 24

[3]Dalle ore 0 alle 6

[4]Ai direttori di turno, capiturno e sottocapi, con almeno cinque unita' alle proprie dipendenze, negli uffici con servizio permanente, nonche' ai capiturno di notte alla commutazione telefonica con almeno cinque dipendenti e che compiano l'intero orario, compete inoltre l'indennita' di lire 100 per ogni notte.

Testo vigente dal 5 settembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-08-08;776~art17 · fonte del testo

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