Alla fine dell'esercizio finanziario, la parte del fondo di cui al punto primo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' fra il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici locali e delle agenzie. La parte del fondo di cui al punto secondo dell'articolo precedente e' ripartita con provvedimento dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, fra il personale di tutte le carriere e qualifiche, di ruolo e non di ruolo, che riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici. I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge. ((Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo costituito a norma del precedente articolo)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 luglio 1966, n. 561

3

La L. 15 luglio 1966, n. 561 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965".

Testo vigente dal 10 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1961 al 10 agosto 1966. 45 parole aggiunte.

… ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella tabella allegata alla presente legge. aggiunto: Tuttavia e' in facolta' del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di diminuire o maggiorare, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni, detti massimi netti fino al 30 per cento in relazione alle disponibilita' del Fondo costituito a norma del precedente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 luglio 1966, n. 561

    La L. 15 luglio 1966, n. 561 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario 1965".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art16 · fonte del testo

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