Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1903 al 13 gennaio 1904. Leggi il testo vigente →

[1]Sono prorogati fino al 31 dicembre 1897 i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895 n. 486 per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro sugli atti di acquisto, cessioni di credito o garanzie indicati nei citati articoli. 1 2 3 4 5

[2]Le dette riduzioni sono concesse anche quando gli atti, dei quali si tratta, sieno stipulati a favore di Istituti diversi da quelli di emissione od a favore di privati purche' direttamente e necessariamente destinati all'estinzione di crediti di detti Istituti d'emissione e pei quali crediti sia stata iscritta ipoteca sui fondi, prima della pubblicazione della predetta legge, ed a concorrenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti medesimi.

[3]Gli atti da registrarsi con la tassa ridotta dovranno contenere l'indicazione dell'ammontare del credito iscritto a favore dell'Istituto di emissione, la data della sua creazione e della iscrizione ipotecaria.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520

1

Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265 sono prorogati al 31 dicembre 1898".

L. 3 marzo 1898, n. 47

2

La L. 3 marzo 1898, n. 47, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono prorogati sino al 31 dicembre 1899 i termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265, per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro, anche per i crediti fondiari degli Istituti di emissione".

L. 27 dicembre 1900, n. 447

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1900

La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".

L. 26 dicembre 1901, n. 516

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1901

La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

L. 28 dicembre 1902, n. 530

5

La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

Testo in vigore dal 14 gennaio 1903 al 13 gennaio 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

13 versioni dal 1896

1896oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 13 gennaio 1909 — 16 dicembre 2009per 101 anni
  3. 15 gennaio 1908 — 13 gennaio 1909per 12 mesi
  4. 15 gennaio 1907 — 15 gennaio 1908per un anno
  5. 8 gennaio 1906 — 15 gennaio 1907per un anno
  6. 8 gennaio 1905 — 8 gennaio 1906per un anno
  7. 13 gennaio 1904 — 8 gennaio 1905per 12 mesi
  8. 14 gennaio 1903 — 13 gennaio 1904per 12 mesi
  9. 14 gennaio 1902 — 14 gennaio 1903per un anno
  10. 13 gennaio 1901 — 14 gennaio 1902per un anno
  11. 22 marzo 1898 — 13 gennaio 1901per 3 anni
  12. 22 dicembre 1896 — 22 marzo 1898per un anno
  13. 6 luglio 1896 — 22 dicembre 1896testo originarioper 6 mesi

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1903

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1902 al 14 gennaio 1903.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 dicembre 1902, n. 530

    La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;265~art2 · fonte del testo

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