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[2]Le dette riduzioni sono concesse anche quando gli atti, dei quali si tratta, sieno stipulati a favore di Istituti diversi da quelli di emissione od a favore di privati purche' direttamente e necessariamente destinati all'estinzione di crediti di detti Istituti d'emissione e pei quali crediti sia stata iscritta ipoteca sui fondi, prima della pubblicazione della predetta legge, ed a concorrenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti medesimi.
[3]Gli atti da registrarsi con la tassa ridotta dovranno contenere l'indicazione dell'ammontare del credito iscritto a favore dell'Istituto di emissione, la data della sua creazione e della iscrizione ipotecaria.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520
1Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265 sono prorogati al 31 dicembre 1898".
L. 3 marzo 1898, n. 47
2La L. 3 marzo 1898, n. 47, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono prorogati sino al 31 dicembre 1899 i termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265, per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro, anche per i crediti fondiari degli Istituti di emissione".
L. 27 dicembre 1900, n. 447
3con decorrenza dal 1 gennaio 1900
La L. 27 dicembre 1900, n. 447, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione".
L. 26 dicembre 1901, n. 516
4con decorrenza dal 1 gennaio 1901
La L. 26 dicembre 1901, n. 516, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 1901 a tutto il 31 dicembre 1902, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".
L. 28 dicembre 1902, n. 530
5La L. 28 dicembre 1902, n. 530, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, n. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta (allegato R), e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico sugli Istituti di emissione".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1903 al 13 gennaio 1904
