Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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13 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono prorogati fino al 31 dicembre 1897 i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895 n. 486 per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro sugli atti di acquisto, cessioni di credito o garanzie indicati nei citati articoli.
tolto: Le dette riduzioni sono concesse anche quando gli atti, dei quali si tratta, sieno stipulati a favore di Istituti diversi da quelli di emissione od a favore di privati purche' direttamente e necessariamente destinati all'estinzione di crediti di detti Istituti d'emissione e pei quali crediti sia stata iscritta ipoteca sui fondi, prima della pubblicazione della predetta legge, ed a concorrenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti medesimi.
tolto: Gli atti da registrarsi con la tassa ridotta dovranno contenere l'indicazione dell'ammontare del credito iscritto a favore dell'Istituto di emissione, la data della sua creazione e della iscrizione ipotecaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-07-02;265~art2 · fonte del testo
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