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[2]Le dette riduzioni sono concesse anche quando gli atti, dei quali si tratta, sieno stipulati a favore di Istituti diversi da quelli di emissione od a favore di privati purche' direttamente e necessariamente destinati all'estinzione di crediti di detti Istituti d'emissione e pei quali crediti sia stata iscritta ipoteca sui fondi, prima della pubblicazione della predetta legge, ed a concorrenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti medesimi.
[3]Gli atti da registrarsi con la tassa ridotta dovranno contenere l'indicazione dell'ammontare del credito iscritto a favore dell'Istituto di emissione, la data della sua creazione e della iscrizione ipotecaria.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520
1Il Regio Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265 sono prorogati al 31 dicembre 1898".
L. 3 marzo 1898, n. 47
2La L. 3 marzo 1898, n. 47, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Sono prorogati sino al 31 dicembre 1899 i termini di cui all'articolo 2 della legge 2 luglio 1896, n. 265, per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro, anche per i crediti fondiari degli Istituti di emissione".
Testo in vigore dal 22 marzo 1898 al 13 gennaio 1901
