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[1]Sono prorogati fino al 31 dicembre 1897 i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3 dell'allegato R alla legge 8 agosto 1895 n. 486 per la concessione delle riduzioni di tasse e sopratasse di registro sugli atti di acquisto, cessioni di credito o garanzie indicati nei citati articoli.
[2]Le dette riduzioni sono concesse anche quando gli atti, dei quali si tratta, sieno stipulati a favore di Istituti diversi da quelli di emissione od a favore di privati purche' direttamente e necessariamente destinati all'estinzione di crediti di detti Istituti d'emissione e pei quali crediti sia stata iscritta ipoteca sui fondi, prima della pubblicazione della predetta legge, ed a concorrenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti medesimi.
[3]Gli atti da registrarsi con la tassa ridotta dovranno contenere l'indicazione dell'ammontare del credito iscritto a favore dell'Istituto di emissione, la data della sua creazione e della iscrizione ipotecaria.
Testo in vigore dal 6 luglio 1896 al 22 dicembre 1896
