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[1]Gli oggetti di qualunque classe provenienti dall'uno dei due Stati o ad essi diretti, che possano transitare sul territorio dell'altro conformemente alle disposizioni generali vigenti nello stesso, saranno esenti da ogni diritto di transito.
[2]Il trattamento della Nazione piu' favorita e' reciprocamente garantito al commercio di ciascuno dei due Stati per quanto concerne il transito.
[3]Il trattamento delle armi e delle munizioni da guerra rimane sottoposto esclusivamente alle Leggi e Regolamenti dello Stato in cui si importino.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
