Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1870
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025. 77 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli oggetti di qualunque classe provenienti dall'uno dei due Stati o ad essi diretti, che possano transitare sul territorio dell'altro conformemente alle disposizioni generali vigenti nello stesso, saranno esenti da ogni diritto di transito.
tolto: Il trattamento della Nazione piu' favorita e' reciprocamente garantito al commercio di ciascuno dei due Stati per quanto concerne il transito.
tolto: Il trattamento delle armi e delle munizioni da guerra rimane sottoposto esclusivamente alle Leggi e Regolamenti dello Stato in cui si importino.aggiunto: Trattato-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1870-09-15;5868~art9 · fonte del testo
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