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[1]Si conviene fra i due Stati che i bastimenti di ognuna delle Parti contraenti, i quali entrino nei porti dell'altra per isbarcarvi una parte soltanto del loro carico, potranno, uniformandosi alle Leggi e Regolamenti del paese, ritenere a bordo il rimanente del carico destinato ad altro porto dello stesso Stato o di un altro, o riesportarlo, senza essere tenuti a pagare diversi o maggiori diritti di quelli che verrebbero nello stesso caso corrisposti da bastimenti nazionali.
[2]Parimente s'intendera' agli stessi legni permesso di incominciare il loro carico in un porto e di continuarlo o completarlo in altro o parecchi porti del medesimo Stato, senza essere tenuti al pagamento di diversi o maggiori diritti di quelli che si pagherebbero dai bastimenti nazionali.
[3]Rimane inteso che tutto quanto precede non e' applicabile al commercio e navigazione di cabottaggio, che ciascuna delle due Parti contraenti si riserva a se stessa, e regolera' in base alle proprie Leggi.
Testo in vigore dal 21 settembre 1870 al 9 maggio 2025
