Art. 155 (Codice penale militare di guerra) — Diserzione o mancanza alla chiamata, dichiarata dal comandante

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Nei casi preveduti dall'articolo 145, dal numero 2° dell'articolo 146 e dall'articolo 151, il comandante del corpo da cui dipende il militare assente ha facolta', se ricorrono particolari circostanze, di dichiararlo disertore o mancante alla chiamata, dopo ventiquattro ore di assenza.

Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art155 · fonte del testo

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